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cifico, del ruolo del Garante per l’infanzia e registrati al momento della nascita o nelle ore im-
l’adolescenza, una figura autonoma e indipen- mediatamente successive.
dente al quale è affidato il compito di promuovere Purtroppo le cose non stanno così: il Regola-
e assicurare l’attuazione di tutti i diritti che la Con- mento dello Stato civile consente che le registra-
venzione delle Nazioni Unite del 1989 garan- zioni avvengano entro 10 giorni dalla nascita (o 3
tisce a bambini e bambine e a ragazzi e ragazze. giorni, se la registrazione avviene nel luogo della
L’Italia ha istituito questa figura su scala nazionale nascita); è evidente che si tratta di un tempo trop-
da poco più di un decennio, grazie all’approva- po lungo tenendo conto che ad oggi le dimissioni
zione della legge n. 112 del 12 luglio 2011, ed delle neo-mamme dai reparti ospedalieri avven-
essa è andata ad aggiungersi, con una funzione di gono entro le 36 ore dal parto. Questa condot-
coordinamento, alle diverse figure già previste (e ta è soggetta a complicazioni anche di carattere
nominate) su scala regionale. penale dacché il neonato o la neonata vengono
Vigilare sull’applicazione della Convenzione del dimessi senza che sia stato loro attribuito un lega-
1989 nel territorio dell’Emilia-Romagna è uno dei le rappresentante (in quanto minori). La questione
compiti che la legge istitutiva attribuisce al Garan- dei bambini e delle bambine “senza targa” può
te regionale per l’infanzia e l’adolescenza: a tutela considerarsi una sorta di ‘termometro” dello ‘stato
della piena attuazione dei diritti e degli interessi, dell’arte’ dei diritti dei minori nel nostro Paese.
sia individuali sia collettivi, di bambini e bambine La seconda questione, quella dei/delle minori
e di ragazzi e ragazze. Le azioni del Garante si in carcere, deriva dall’esperienza di Fadiga nella
concentrano in particolare nell’ambito dei servizi sua veste di Presidente del Tribunale minorile di
sociosanitari e scolastici, della giustizia mi- Roma e, nella fattispecie, dall’esperienza carcera-
norile, della salute, dello sport, del gioco e della ria che riguarda la detenzione di ragazze nomadi
partecipazione. accompagnate da figli.
Nel corso del suo intervento, Fadiga si è voluto In Italia il Sistema giuridico ha previsto l’istitu-
soffermare, in particolare, su tre aspetti ancora zione dell’ ICAM, Istituto a custodia attenuata
non ‘compiuti’ nell’applicazione della Convenzio- per detenute madri in Italia, che è una strut-
ne del 1989: quello dei bambini e delle bambine tura costituita in via sperimentale nel 2006 per
“senza targa”; la questione dei bambini e delle consentire alle detenute madri che non possono
bambine – ma anche dei ragazzi e delle ragazze usufruire di alternative alla detenzione in carcere
– in carcere (con o senza la madre); la questione, di tenere con sé i loro figli. Si tratta, per Fadiga, pur
di sempre più urgente rilevanza, “bambino o bam- sempre di carcere, di un luogo con le sbarre, da
bina?”: ossia le disforie che riguardano i minori. cui non si esce. Al momento dell’istituzione dell’I-
La prima questione, quella dei bambini e delle CAM i bambini o le bambine vivevano in carcere
bambine “senza targa”, è strettamente correlata con la madre fino a 3 anni (Legge 26 luglio 1975,
alla riforma civile attuata nei primi anni del n. 354, art. 14). Ora il nuovo ordinamento peniten-
2000 ed è tale per cui un bambino o una bambina ziario ha portato il limite dell’età a 6 anni (Legge
escono dal centro-nascita senza che ne sia avve- 21 aprile 2011, n. 62). Il dibattito nel merito resta
nuta la registrazione, con tutti i potenziali rischi molto acceso dacché è evidente che allontanare
che ne possono conseguire. La Convenzione, in il minore dalla madre a una età più avanzata, può
merito a questo, enuncia chiaramente che bam- produrre traumi maggiori.
bini e bambini devono essere immediatamente Una soluzione, per Fadiga, potrebbe essere
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