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cifico, del ruolo del Garante per l’infanzia e   registrati al momento della nascita o nelle ore im-
                l’adolescenza, una figura autonoma e indipen-  mediatamente successive.
                dente al quale è affidato il compito di promuovere   Purtroppo le cose non stanno così: il Regola-
                e assicurare l’attuazione di tutti i diritti che la Con-  mento dello Stato civile consente che le registra-

                venzione delle Nazioni Unite del 1989 garan-   zioni avvengano entro 10 giorni dalla nascita (o 3
                tisce a bambini e bambine e a ragazzi e ragazze.   giorni, se la registrazione avviene nel luogo della
                L’Italia ha istituito questa figura su scala nazionale   nascita); è evidente che si tratta di un tempo trop-
                da poco più di un decennio, grazie all’approva-  po lungo tenendo conto che ad oggi le dimissioni
                zione della legge n. 112 del 12 luglio 2011, ed   delle neo-mamme dai reparti ospedalieri avven-
                essa è andata ad aggiungersi, con una funzione di   gono entro le 36 ore dal parto. Questa condot-
                coordinamento, alle diverse figure già previste (e   ta è soggetta a complicazioni anche di carattere

                nominate) su scala regionale.                  penale dacché il neonato o la neonata vengono
                  Vigilare sull’applicazione della Convenzione del   dimessi senza che sia stato loro attribuito un lega-
                1989 nel territorio dell’Emilia-Romagna è uno dei   le rappresentante (in quanto minori). La questione

                compiti che la legge istitutiva attribuisce al Garan-  dei bambini e delle bambine “senza targa” può
                te regionale per l’infanzia e l’adolescenza: a tutela   considerarsi una sorta di ‘termometro” dello ‘stato
                della piena attuazione dei diritti e degli interessi,   dell’arte’ dei diritti dei minori nel nostro Paese.
                sia individuali sia collettivi, di bambini e bambine   La seconda questione, quella dei/delle minori
                e di ragazzi e ragazze. Le azioni del Garante si   in carcere, deriva dall’esperienza di Fadiga nella
                concentrano in particolare nell’ambito dei servizi   sua veste di Presidente del Tribunale minorile di
                sociosanitari e scolastici, della giustizia mi-  Roma e, nella fattispecie, dall’esperienza carcera-

                norile, della salute, dello sport, del gioco e della   ria che riguarda la detenzione di ragazze nomadi
                partecipazione.                                accompagnate da figli.
                  Nel corso del suo intervento, Fadiga si è voluto   In Italia il Sistema giuridico ha previsto l’istitu-

                soffermare, in particolare, su tre aspetti ancora   zione dell’ ICAM, Istituto a custodia attenuata
                non ‘compiuti’ nell’applicazione della Convenzio-  per detenute madri  in Italia, che è una strut-
                ne del 1989: quello dei bambini e delle bambine   tura costituita in via sperimentale nel 2006 per
                “senza targa”; la questione dei bambini e delle   consentire alle detenute madri che non possono
                bambine – ma anche dei ragazzi e delle ragazze   usufruire di alternative alla detenzione in carcere
                – in carcere (con o senza la madre); la questione,   di tenere con sé i loro figli. Si tratta, per Fadiga, pur
                di sempre più urgente rilevanza, “bambino o bam-  sempre di carcere, di un luogo con le sbarre, da

                bina?”: ossia le disforie che riguardano i minori.   cui non si esce. Al momento dell’istituzione dell’I-
                  La prima questione, quella dei bambini e delle   CAM i bambini o le bambine vivevano in carcere
                bambine “senza targa”, è strettamente correlata   con la madre fino a 3 anni (Legge 26 luglio 1975,

                alla riforma civile attuata nei primi anni del   n. 354, art. 14). Ora il nuovo ordinamento peniten-
                2000 ed è tale per cui un bambino o una bambina   ziario ha portato il limite dell’età a 6 anni (Legge
                escono dal centro-nascita senza che ne sia avve-  21 aprile 2011, n. 62). Il dibattito nel merito resta
                nuta la registrazione, con tutti i potenziali rischi   molto acceso dacché è evidente che allontanare
                che ne possono conseguire. La Convenzione, in   il minore dalla madre a una età più avanzata, può
                merito a questo, enuncia chiaramente che bam-  produrre traumi maggiori.
                bini  e bambini  devono essere  immediatamente   Una  soluzione,  per  Fadiga, potrebbe  essere





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